DECRETO LEGGE 17 marzo 2020: art.101 comma 1.2.4.5 e 6 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 17.03.2020

Art. 101

(Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e  delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1.In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2.Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l’attribuzione della classe stipendiale successiva

4.Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati conmodalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell’assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5.Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.

6.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell’alta   formazione artistica musicale e coreutica.