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Statuto
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta formazione artistica e musicale
Accademia di Belle Arti di Foggia

STATUTO DELL’ACCADEMIA
Titolo I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Art. 10

Titolo II ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL’ACCADEMIA

Art. 11
Art. 12 – Presidente
Art. 13 – Direttore
Art. 14 – Consiglio di Amministrazione
Art. 15 – Consiglio Accademico
Art. 16 – Collegio dei Revisori
Art. 17 – Nucleo di Valutazione
Art. 18 – Collegio dei Professori
Art. 19 – Consulta degli Studenti

Titolo III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 20
Art. 21
Art. 22

Titolo IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ACCADEMIA

Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26

Titolo V MODIFICHE STATUTARIE

Art. 27

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28


Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ai fini del presente Statuto si intendono:
per “Ministro” e “Ministero”, rispettivamente, il Ministro dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
per “Istituzioni”, le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
per “Accademia”, l’Accademia di Belle Arti di Foggia;
per “Organo di gestione”, il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia.
per “CNAM”, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;
per “Legge”, la legge 21 dicembre 1999, n. 508
per “DPR 132”, il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2
L’Accademia di Belle Arti di Foggia, è un’istituzione pubblica, sede del sapere artistico e della sua libera elaborazione e trasmissione, del suo insegnamento e apprendimento, in attuazione della libertà di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione, e, ai sensi della L. 508/99 si configura come Istituto di alta formazione e specializzazione artistica, svolgendo relativa attività di formazione, di ricerca e di produzione.
Provvede alla tutela del proprio patrimonio artistico, librario e museale promuovendone lo sviluppo e l’utilizzo, secondo specifica regolamentazione. Afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni condizionamento ideologico, politico, economico e religioso. Favorisce la ricerca di nuove conoscenze, in particolare nell’ambito del sapere artistico-visivo e della progettazione nelle arti applicate, come carattere qualificante delle proprie attività e presupposto della formazione culturale e professionale.
L’Accademia di Belle Arti di Foggia è dotata di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, e si dà ordinamenti propri con il presente Statuto, al quale si conformeranno i successivi Regolamenti.

Art. 3
Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR 132 in applicazione della legge 508/99, costituisce l’espressione fondamentale dell’ordinamento autonomo dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, secondo i principi dell’art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nel rispetto dei principi del precedente comma, l’Accademia si avvale di tutte le norme previste in campo europeo per l’attuazione di un sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti al fine del riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti.

Art. 4
L’Accademia si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Lo Statuto indica le strutture alle quali può essere attribuita autonomia attraverso propri Regolamenti, individuando i corsi di studio e i titoli rilasciati.

Art. 5
Nel perseguimento delle finalità di cui agli artt. 2 e 3, l’Accademia garantisce ai docenti e agli assistenti in servizio, compatibilmente con le disponibilità delle risorse, l’accesso ai finanziamenti e all’utilizzo delle strutture organizzate, in modo da tutelare la libertà della ricerca culturale e artistica, dei singoli e dei gruppi, favorendo altresì relazioni e collaborazioni con altri Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nonché con Istituti universitari, a livello nazionale ed internazionale, facendo riferimento ai programmi europei per promuovere il sistema di accumulazione e di trasferimento dei crediti.
L’Accademia, nel rispetto della vigente normativa, assume iniziative scientifiche e didattiche anche con enti e strutture, pubblici e privati, sia nazionali, sia comunitari e stranieri, stipulando con i medesimi accordi di collaborazione o convenzioni.
Essa promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l’attività culturale, scientifica, artistica e didattica.

Art. 6

L’Accademia di Belle Arti di Foggia è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico. A tal fine, istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e attiva corsi di master o di perfezionamento e di specializzazione.
L’Accademia di Foggia rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di Master o perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico.
L’Accademia promuove iniziative per dare piena attuazione al diritto allo studio, garantisce allo studente l’accesso alle strutture di formazione e di servizio alla didattica, nonché la loro partecipazione agli organi di governo dell’Accademia stessa.



Art. 7
L’attività di produzione artistica è finalità specifica dell’Accademia, anche in considerazione dell’elevato grado di cultura operativa e pratica di laboratorio, principi fondamentali dell’identità dell’Accademia. L’attività di produzione artistica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e al perseguimento di elevati livelli artistici, è volta alla creazione di opere, manufatti, testi, arredi e progetti di valore estetico realizzati nei materiali e secondo i linguaggi confacenti alle diverse arti e ai diversi insegnamenti, anche di carattere sperimentale e multimediale.
L’attività di produzione artistica può essere finalizzata alla realizzazione di eventi espositivi e mostre, presso l’istituzione stessa o in luoghi appositamente adibiti, presso istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere; a tal fine l’Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Art. 8
L’Accademia, Istituto di alta formazione e specializzazione artistica è organizzata secondo i principi di autonomia, efficienza, efficacia, economicità e responsabilità. Garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso agli atti amministrativi in forza delle vigenti disposizioni legislative secondo le modalità stabilite nei Regolamenti.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Accademia si avvale di strutture tecniche ed amministrative articolate in unità amministrative, responsabili nel settore di competenza dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi. L’Accademia promuove periodicamente idonee forme di aggiornamento professionale, del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, valorizzandone le competenze, secondo le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.


PRINCIPI ORGANIZZATIVI E DI AMMINISTRAZIONE
Art. 9
L’Accademia è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero; eventuali dividendi o utili spettanti all'Accademia vanno destinati a finalità istituzionali.
Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Accademia può in particolare:

- accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
- stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo, definito nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Accademia.
I relativi eventuali proventi saranno disciplinati nell’atto convenzionale, ovvero nel contratto.

Art. 10
L’Accademia promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto allo studio.
L’Accademia favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attività sportive e del tempo libero.
L’Accademia inoltre può:

- attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative studentesche per supportare i propri servizi;
- promuovere attività a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale accademico, anche predisponendo le strutture necessarie;
- favorire le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti, attraverso servizi adeguati;
- promuovere e organizzare attività culturali e formative per terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati;
- organizzare propri servizi per l’orientamento agli studi accademici;
- valorizzare competenze, esperienze, capacità e impegno di color che operano nelle sue strutture.
L’Accademia ha rapporti stabili con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale ed all’ambiente di lavoro ed aderisce alla contrattazione nazionale e decentrata.
L’Accademia, nel rifiuto di ogni discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell’ambito dei luoghi di lavoro ed in quello della formazione.
L’Accademia promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, anche istituendo idoneo servizio.


Titolo II
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL’ACCADEMIA

Art. 11
Sono organi necessari dell’Accademia:
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Accademico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Nucleo di valutazione;
- il Collegio dei Professori;
- la Consulta degli Studenti.
Gli organi di governo e di gestione dell’Accademia, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di governo e di gestione.

Art. 12
Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 13 comma 1.
Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l’ordine del giorno.

Art. 13
Direttore
Il Direttore dell’Accademia è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.
Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
Il Direttore è eletto dai docenti e dagli assistenti dell’Accademia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale, tra i docenti anche di altre Accademie, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all’art. 2 comma 7, lettera a del L. 508/1999.
Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
Il Direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti, degli assistente e degli studenti.
Il Direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.
Al Direttore e' attribuita un' indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia.
Il Direttore può designare un Pro-Direttore, tra i docenti e gli assistenti dell’Accademia, che lo sostituisce in caso d’impedimento o di assenza temporanea e designare uno o più delegati che lo coadiuvano per specifiche materie e funzioni.

Art. 14
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti fatto salvo quanto previsto al comma 3.
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) un docente, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.
Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo ed è il segretario verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Accademia.

In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 15, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell’istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e’ approvata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 15
Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico e' costituito da nove componenti.
Fanno parte del Consiglio Accademico:

a) il Direttore che lo presiede;
b) sei componenti dell'Accademia, in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con una effettiva anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno sei anni, eletti tra i docenti dal Collegio dei Professori;
c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
Il Consiglio Accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli Studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti e degli assistenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Accademico designa un docente dell’Accademia quale membro del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio Accademico, acquisito il parere del Collegio dei Professori, delibera in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 , 5 e 6 del presente Statuto, e in ordine alla possibilità, per i docenti e gli assistenti in servizio, di favorire relazioni e collaborazioni con altre istituzioni nazionali ed internazionali.

Art. 16
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente del C.d.A., e' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca.
I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 17
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività' didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
L’Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 18
Collegio dei Professori
Il Collegio dei Professori e' composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti e gli assistenti in servizio presso l'Istituzione.
Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
In particolare:

a) elegge il Direttore e i propri rappresentati negli organi di governo e consultivi;
b) delibera, in sede di prima applicazione, integrato da due rappresentati degli studenti, il Regolamento Didattico sentito il Consiglio di Amministrazione;
c) formula pareri e propone richieste sulla revisione dello Statuto.

Il Collegio dei Professori esprime pareri in merito alla programmazione annuale concernente l’attività di formazione, di ricerca e produzione artistica.
Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico o del Collegio stesso.

Art. 19
Consulta degli Studenti
La Consulta degli Studenti dell’Accademia è un organismo elettivo composto dagli studenti eletti in rappresentanza degli iscritti.
Il numero degli studenti da eleggere è così configurato:
a) fino a cinquecento iscritti: tre rappresentanti;
b) fino a mille: cinque rappresentanti;
c) fino a millecinquecento: sette rappresentanti;
d) fino a duemila: nove rappresentanti;
e) oltre i duemila iscritti: undici rappresentanti.
Fanno parte inoltre della consulta, gli studenti designati nel Consiglio Accademico.
La Consulta esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, e può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e le modalità di elezione sono contenute nel Regolamento degli studenti.


Titolo III
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 20
Il Consiglio Accademico disciplina e delibera il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Foggia dei propri corsi di studio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico Nazionale art. 2 comma 7, lettera h legge 508/99 (in itinere).
Il Regolamento didattico è trasmesso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento del MIUR al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
Il Regolamento didattico e le relative modifiche, è emanato con decreto del Direttore ed è pubblicizzato anche per via telematica.

Art. 21
Il Regolamento didattico, disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, comune ai corsi di studio di primo e secondo livello, ai corsi di Master o perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico.

Art. 22
Agli studenti dell’Accademia si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991 n° 390 e successive modificazioni sul diritto allo studio.
L’Accademia, in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione accademica e a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l’accesso agli studi.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ACCADEMIA

Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di prima applicazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, disciplina e delibera il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità secondo lo schema tipo del MIUR elaborato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è trasmesso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del DPR n° 132 al Ministero per l’approvazione nei successivi 60 giorni di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.-
Art. 24
Con il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità si disciplina l'organizzazione degli uffici a cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell' Accademia.
Alle strutture amministrative e' preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
L'incarico di Direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
L'incarico di Direttore amministrativo può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25
Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell’Accademia.
Nell’ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Accademia, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo, alle strutture didattiche e di ricerca.
In particolare il Direttore amministrativo:
- cura l’acquisizione dell’entrate di bilancio;
- è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
- esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell’Accademia, i poteri di spesa di propria competenza adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell’Accademia;
- è altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
- nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, ne detta le direttive, delle quali è responsabile, verificandone l’attività;
- ha poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili degli uffici e dei procedimenti in caso d’inerzia o ritardo;
- indirizza, coordina e controlla l’attività del personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
- adotta, sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale ausiliario, tecnico e amministrativo nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, e nel rispetto delle deliberazioni degli organi di governo;
- adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
- propone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Contratti Collettivi, il programma annuale per la formazione e l’aggiornamento del personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
- aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell’ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d’ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell’Accademia;
- stipula i relativi contratti e ne cura l’esecuzione;
- stipula i contratti e le convenzioni in conformità di quanto previsto dal Regolamento di finanza e contabilità.

Art. 26
L’organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi sarà regolamentata con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

Titolo V
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 27
Fermo restando i principi ispiratori generali, gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati ed integrati al momento dell’emanazione del DPR sugli ordinamenti didattici.
Le modifiche e le integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Consiglio Accademico e, per quanto riguarda le proprie competenze, la Consulta degli Studenti.
Le modifiche approvate debbono essere comunicate al MIUR per la relativa approvazione.


Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
In sede di prima applicazione, fino all’adozione del Regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera a), della legge, i requisiti richiesti per la elezione del Direttore sono i seguenti:
a) anzianità effettiva nel ruolo della docenza nell’Accademia di almeno sei anni;
b) esperienza professionale acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
c) espletamento dell’incarico di direzione nelle Accademie.
In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR 132 il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1 del DPR 132, di una rappresentanza degli studenti.
In sede di prima applicazione l’incarico di Direttore amministrativo è confermato sino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 
 
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